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Indebiti Pensionistici 2017

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Novità aprile 2017

La Cassazione, con recente sentenza (n. 482/2017) su ricorso INPS ha ribadito definitivamente che “Se la pensione pagata dall’INPS ha un importo maggiore di quello dovuto, l’Istituto non può chiedere il rimborso se l’errore è dovuto ai propri calcoli”.

L’Ente erogatore, quindi, non ha diritto a recuperare le somme già corrisposte a meno che l’indebito sia dipeso da dolo dell’interessato.

In sostanza, contrariamente alla tesi sostenuta dell’INPS, secondo l’Art. 52 della L. n. 88/1989, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (chfr. Cass. n. 328/2002) “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi
natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione”; ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta al dolo dell’interessato.

Tale ipotesi, nei casi sinora verificatesi, non è mai stata riscontrata. Pertanto, ogni eventuale ricorso INPS in tal senso va rigettato.


L’Ente erogatore, quindi, non ha diritto a recuperare le somme già corrisposte a meno che l’indebito sia dipeso da dolo dell’interessato.
In sostanza, contrariamente alla tesi sostenuta dell’INPS, secondo l’Art. 52 della L. n. 88/1989, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (chfr. Cass. n. 328/2002) “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione”; ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta al dolo dell’interessato)”.
Tale ipotesi, nei casi sinora verificatesi, non è mai stata riscontrata. Pertanto, ogni eventuale ricorso INPS in tal senso va rigettato.

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